In allegato la traduzione in lingua rumena della Costituzione della Repubblica italiana in versione integrale (da http://www.immigrazioneoggi.it/index.html).
http://www.immigrazioneoggi.it/pubblicazioni/dwnld/ci_vol001_ro.pdf
copia in locale:
http://www.tuttostranieri.it/Modulistica/ci_vol001_ro.pdf
In testo i primi 12 articoli (per i motori di ricerca ):
La costituzione della Repubblica Italiana [In lingua Italia. Fonte http://www.quirinale.it/]
PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità , e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società .
Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
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Constitutia Republicii Italiene
PRINCIPII FUNDAMENTALE Art.1. Italia este o republica democratica, fundata pe munca. Suveranitatea apartine poporului, care o exercita prin formele si in limitele Constitutiei.
Art. 2. Republica recunoaste si garanteaza drepturile inviolabile ale omului, fie luat aparte fie in formatiuni sociale unde se dezvolta personalitatea sa, si cere indeplinirea obligatiilor inderogabile de solidaritate politica, economica si sociala.
Art. 3. Toti cetatenii beneficiaza in aceeasi masura de demnitate sociala si sunt egali in fata legii, fara deosebire de sex, rasa, limba, religie, opinii politice, conditii personale si sociale.
Este datoria Republicii de a inlatura greutatile de ordin economic si social, ce, limiteaza de fapt libertatea si egalitatea cetatenilor, impiedica plina dezvoltare a personalitatii umane si efectiva participare a tuturor muncitorilor la organizarea politica, economica si sociala a Tarii.
Art. 4. Republica recunoaste tuturor cetatenilor dreptul de a munci si promoveaza conditiile pentru ca acest drept sa devina efectiv.
Fiecare cetatean are dreptul de a desfasura, in concordanta cu propriile posibilitati si propria alegere, o activitate sau o functie ce contribuie la dezvoltarea progresului material si spiritual al societatii.
Art. 5. Republica este un stat unitar si indivizibil, recunoaste si sustine autonomiile locale; activeaza in serviciile ce depind de Stat cea mai ampla descentralizare administrativa; stabileste principiile si metodele legislatiei sale exigentelor autonomiei si ale descentralizarii.
Art. 6. Republica sprijina prin norme speciale minoritatile lingvistice.
Art. 7. Statul si Biserica Catolica sunt, fiecare cu propria rinduiala, independente si suverane.
Relatiile intre ele sunt reglementate de Tratatul de la Lateran. Modificarile Pactelor acceptate de ambele parti, nu cer proceduri de revizuire constitutionala.
Art. 8. Toate confesiunile religioase sunt libere in fata legii.
Confesiunile religioase diferite de catolicism au dreptul de a se organiza in dependenta de propriile statute, in masura in care nu impiedica organizarea juridica italiana.
Legatura dintre confesiunile religioase si Stat este moderata potrivit legii pe baza acordurilor dintre respectivele autoritati.
Art. 9. Republica sprijina dezvoltarea culturii si cercetarea stiintifica si tehnica.
Protejeaza natura si patrimoniul istoric si artistic al Natiunii.
Art. 10. Organizarea juridica italiana se aliniaza normelor dreptului international in general recunoscute.
Conditia juridica a cetateanului strain este reglementata potrivit legii in conformitate cu normele tratatelor internationale.
Cetateanul strain, caruia i-a fost interzis in tara sa de origine eventuala exercitare a libertatii democratice garantate de Constitutia italiana, are dreptul la azil politic pe teritoriul Republicii, in acord cu conditiile stabilite de lege.
Nu este admisa extradarea cetateanului strain pentru infractiuni politice.
Art. 11. Italia nu considera razboiul drept instrument de insulta la libertatea altor popoare si nici mijloc de rezolvare a conflictelor internationale; admite, in conditii de egalitate cu alte State, restrictiile de suveranitate necesare unui regulament ce poate asigura pacea si justitia intre Natiuni, promoveaza si favorizeaza organizatiile internationale orientate spre un altfel de scop.
Art. 12. Drapelul Republicii este tricolorul italian: verde, alb si rosu, cu câte trei fâsii verticale de dimensiuni egale.
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