Libertà di circolazione e di soggiorno nell'Unione europea
per i cittadini degli Stati membri e i loro familiari
Guida alla direttiva 2004/38/CEDisclaimer: Questo documento, redatto da un gruppo di esperti a fini informativi, non impegna la Commissione Europea.
Capitolo 1
La cittadinanza dell'UnioneLa cittadinanza dell'Unione
I cittadini dell'Unione sono al centro del progetto europeo. La cittadinanza dell'Unione garantisce loro importanti diritti, compreso quello di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza.
La cittadinanza dell’Unione non sostituisce quella nazionale, bensì la integra.
Essa conferisce inoltre il diritto personale di circolare liberamente nell'Unione e di soggiornare ovunque sul suo territorio. Per i singoli cittadini, è uno dei vantaggi più visibili di un'Europa unita: ad oggi, sono 7 milioni le persone che vivono in un altro Stato membro. Ancora più numerosi sono coloro che viaggiano regolarmente all'interno dell'Unione europea per ragioni professionali o per turismo, beneficiando di corsie preferenziali per i controlli alle frontiere o senza subirne alcuni.
La cittadinanza dell'Unione offre così davvero diritti concreti.
Legislazione comunitaria applicabile
Il riferimento giuridico per questa guida è la direttiva 2004/38/CE (in appresso "la direttiva"), applicabile dal 30 aprile 2006, che ha sostituito un insieme disparato di nove direttive e un regolamento adottati fra il 1964 e il 1993. Essa codifica e rivede le norme comunitarie esistenti per semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e di soggiorno di tutti i cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Estende, a determinate condizioni, il diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini dell'Unione con il partner, e conferisce ai familiari del cittadino europeo diritti autonomi in caso di decesso o di partenza di questi, o in caso di scioglimento del matrimonio o dell'unione registrata.
La direttiva introduce inoltre per i cittadini dell'Unione il nuovo diritto di soggiorno permanente quale espressione concreta della cittadinanza dell'Unione.
Essa limita infine le possibilità, per gli Stati membri, di far cessare il diritto di soggiorno di un cittadino per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
Come tutte le direttive, deve essere recepita nel diritto nazionale. Tutti gli Stati membri adottano quindi strumenti legislativi per attuarne le disposizioni.
Guida pratica
Questa guida vi aiuterà a comprendere meglio i vostri diritti quando vi spostate all'interno dell'Unione europea, fornendovi precisi orientamenti pratici.
Capitolo 2
Diritto di libera circolazione e di soggiorno nell'Unione europea
Chi gode del diritto di libera circolazione?
Chi gode del diritto di libera circolazione e di soggiorno nell'Unione europea? È un diritto riservato solo ai cittadini dell'Unione o posso portare con me il mio coniuge russo? E che diritti ha il mio nonno brasiliano, gravemente malato e di cui devo prendermi cura personalmente?
I cittadini dell'Unione e i loro familiari
L'ambito d'applicazione personale della direttiva è ampio e include non solo i cittadini dell'Unione ma anche i familiari.
Ciò significa che i vostri familiari, quale che sia la loro nazionalità, hanno il diritto di accompagnarvi o raggiungervi in uno Stato membro diverso da quello della vostra cittadinanza. Questo diritto esiste indipendentemente dal fatto che abbiano o meno soggiornato in precedenza in un altro Stato membro.
Chi è cittadino dell'Unione?
Cittadino dell'Unione è qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro. Chi ha doppia o multipla cittadinanza è cittadino dell'Unione se possiede la cittadinanza di almeno uno Stato membro.
Chi sono i familiari?
Secondo la direttiva i familiari sono:
• il coniuge;
• il partner che abbia contratto un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro. Il partner ha tuttavia il diritto di accompagnare o raggiungere il cittadino dell'Unione solo negli Stati membri che equiparano l'unione registrata al matrimonio;
• i discendenti diretti (figli, nipoti, ecc.) di età inferiore a 21anni o a carico, e quelli del coniuge o del partner registrato;
• gli ascendenti diretti a carico (genitori, nonni, ecc.), e quellidel coniuge o del partner registrato.
I familiari sopra elencati godono dei diritti conferiti dalla direttiva quando raggiungono o accompagnano il cittadino dell'Unione, e gli Stati membri non hanno alcun margine di discrezionalità nel riconoscimento di tali diritti.
E gli altri parenti?
Gli altri parenti, come fratelli e sorelle, cugini, zii e altro hanno il diritto di vedersi agevolati l'ingresso e il soggiorno nello Stato membro ospitante se sono a carico del cittadino dell'Unione o con questi convivono, o se gravi motivi di salute esigono che vengano assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione. Ciò si applica anche ai genitori non a carico o ai figli di età superiore ai 21 anni se vivono con il cittadino dell'Unione.
E i partner?
Negli Stati membri che non equiparano l'unione registrata al matrimonio, i partner registrati hanno gli stessi diritti degli altri parenti. Ciò vale anche per il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata. Questo concetto include relazioni eterosessuali e omosessuali e unioni di fatto, ad esempio la convivenza.
Diritto di soggiorno per questa categoria di persone
Questa categoria di parenti e partner non ha il diritto "automatico" di accompagnare o raggiungere il cittadino dell'Unione. I loro diritti dipendono in effetti dalla discrezionalità degli Stati membri.
Essi hanno comunque il diritto di vedersi agevolati l'ingresso e il soggiorno nell'UE, e lo Stato membro ospitante deve riconoscere il loro status di familiare di fatto e deve trattarli su un piano di parità con gli altri membri della famiglia.
Lo Stato membro deve quindi effettuare un esame approfondito della situazione di queste persone, e deve giustificare e notificare per iscritto l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno. Contro tale rifiuto è possibile presentare ricorso.
Capitolo 3
Dove si può esercitare il diritto di libera circolazione e di soggiorno
Si gode di questi diritti nell'UE …
Il diritto di libera circolazione e di soggiorno vale in ogni Stato membro dell'Unione europea, incluse le Azzorre, Madeira (Portogallo), le isole ?land (Finlandia), le isole Canarie, Ceuta e Melilla (Spagna), i dipartimenti francesi d'oltremare e Gibilterra. Non si applica alle isole Normanne e all'isola di Man, alle isole Faer Øer (Danimarca) e agli altri paesi e territori d'oltremare.
in Islanda, nel Lichtenstein e in Norvegia …
Analoghi diritti di libera circolazione e di soggiorno saranno concessi ai cittadini dell'Islanda, del Lichtenstein e della Norvegia, che fanno parte dello Spazio economico europeo, non appena la direttiva sarà integrata nell'accordo SEE. Attualmente un cittadino dell'Unione può circolare e soggiornare liberamente in questi tre paesi, ma ad essi non si applicano ancora i nuovi diritti introdotti dalla direttiva, ad esempio il diritto di soggiorno permanente.
e in Svizzera.
La direttiva non si applica alla Svizzera. I cittadini dell'Unione godono però del diritto di libera circolazione e di soggiorno anche in questo paese in virtù dell'accordo del 1999 fra l'UE e la Svizzera sulla libera circolazione delle persone e del protocollo del 2004. Questi diritti sono più limitati di quelli previsti dalla direttiva.
Capitolo 4
L'attraversamento delle frontiere
Prima di attraversare la frontiera
Quali tipi di documenti occorrono per passare il confine con un altro Stato membro?
Bastano la carta d'identità o il passaporto
Per attraversare le frontiere interne basta la carta d'identità o il passaporto in corso di validità. A tal fine la direttiva prevede che gli Stati membri, agendo conformemente alla loro legislazione, rilascino ai loro cittadini, e rinnovino, una carta di identità che ne indichi la nazionalità. Non è necessario avere una carta d'identità con una zona a lettura automatica o un passaporto con una durata di validità di almeno tre mesi: se il documento è valido si è in regola. Gli Stati membri non possono inoltre obbligare il cittadino a presentare esclusivamente il passaporto o esclusivamente la carta di identità: si ha il diritto di scegliere quale documento esibire e questo diritto non può essere soggetto ad alcun tipo di restrizioni. Non è necessario nessun visto di ingresso.
Cosa fare se si perde o si dimentica il documento?
Se alla frontiera un cittadino si accorge di non avere con sé la carta di identità o il passaporto, le autorità di frontiera non possono respingerlo prima di avergli concesso ogni possibile agevolazione per ottenere o far pervenire i documenti necessari. È inoltre possibile comprovare in altro modo, dimostrando la propria identità e nazionalità, di godere del diritto di libera circolazione e di soggiorno.
Norme per i familiari
Ai familiari di un cittadino dell'Unione, che sono essi stessi cittadini UE, si applicano le medesime norme.
I familiari che non sono cittadini UE (i "familiari di paesi terzi") possono entrare nello Stato membro ospitante con un passaporto valido, ed eventualmente con un visto d'ingresso se provengono da paesi soggetti a tale obbligo. I paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto sono elencati nel regolamento (CE) n. 539/2001, o nella legislazione nazionale nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda.
Visti d'ingresso?
Gli Stati membri accorderanno ai familiari dei paesi terzi qualsiasi facilitazione per ottenere i visti necessari, che devono essere rilasciati gratuitamente, al più presto, e con una procedura accelerata. Per questa categoria di persone gli Stati membri non possono esigere visti familiari o visti di soggiorno, ma solo visti d'ingresso.
Documenti richiesti per il visto
Il diritto d'ingresso nell'UE dei familiari di paesi terzi discende dal vincolo familiare che essi hanno con un cittadino dell'Unione. I funzionari consolari degli Stati membri possono esigere solo il passaporto e un documento che comprovi il vincolo familiare, come un certificato di matrimonio o di nascita, ed eventualmente un documento che dimostri il fatto di essere a carico del cittadino dell'Unione. Non può essere chiesto loro di esibire documenti come biglietti di viaggio, certificati di lavoro, buste paga, estratti conto, prove di alloggio e mezzi di sussistenza, o certificati medici.
Passaporto col visto?
I familiari di un cittadino dell'Unione non possono venire automaticamente respinti alla frontiera se non sono in possesso di un passaporto valido o, se richiesto, del visto, qualora possano comprovare in altro modo, dimostrando la propria identità e il legame familiare, di godere del diritto di libera circolazione e di soggiorno.
Carta di soggiorno = visto non necessario
Il possesso di una carta di soggiorno in corso di validità, rilasciata da uno degli Stati membri, esenta i familiari dall'obbligo di visto in tutti gli Stati membri.
Le norme Schengen
Un trattamento più favorevole per i cittadini dell'Unione
Le norme sull'attraversamento delle frontiere nulla tolgono al trattamento più favorevole riconosciuto ai cittadini UE dalle norme Schengen, che hanno eliminato i controlli alle frontiere interne.
La soppressione di tali controlli significa che i cittadini UE non devono più presentare il passaporto o la carta di identità quando varcano le frontiere fra gli Stati membri che fanno parte dello spazio Schengen. Occorre tuttavia avere sempre con sé tali documenti, dato che il diritto di ingresso e di soggiorno resta subordinato alla possibilità di esibirli.
… e per i loro familiari
Ai familiari di un cittadino dell'Unione, che sono essi stessi cittadini UE, si applicano le medesime norme.
I familiari dei paesi terzi possono a loro volta entrare nello spazio Schengen con un visto, se richiesto (vedi sopra), e viaggiare in seguito liberamente in tutto il territorio visto che sono aboliti i controlli alle frontiere interne.
Spazio Schengen
Attualmente fanno parte dello spazio Schengen tredici Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, più la Norvegia e l'Islanda).
I dodici nuovi Stati membri (Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia) non fanno ancora parte a pieno titolo dello spazio Schengen, poiché i controlli alle frontiere con gli Stati Schengen saranno mantenuti fino a quando il Consiglio UE non avrà deciso che ricorrono le condizioni per la loro abolizione.
II Regno Unito e l'Irlanda non fanno parte dello spazio Schengen: hanno infatti deciso di mantenere i controlli alle frontiere con gli altri Stati membri.
Capitolo 5
Diritto di soggiornare fino a tre mesi
Che norme vigono una volta attraversata la frontiera?
Diritto di soggiorno per un massimo di tre mesi
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare sul territorio di un altro Stato membro per un massimo di tre mesi senza alcuna condizione o altri adempimenti se non l'essere in possesso della carta di identità o del passaporto in corso di validità. Non importa se si è venuti a lavorare, a studiare, o solo come turisti: occorre solo avere la carta di identità o il passaporto validi.
I familiari di paesi terzi che accompagnano o raggiungono un cittadino dell'Unione possono soggiornare con questi per un massimo di tre mesi in virtù del solo passaporto.
Regime speciale per chi cerca lavoro
Come confermato dalla Corte di giustizia europea, i cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiorno, senza alcuna condizione né formalità, per un periodo di sei mesi o più, se stanno cercando un impiego nello Stato membro ospitante ed hanno una reale possibilità di essere assunti.
Dichiarare la propria presenza
Fermo restando il diritto di soggiorno, gli Stati membri possono chiedere ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari di dichiarare la propria presenza sul loro territorio entro un termine ragionevole dall'arrivo, affinché le pubbliche autorità siano a conoscenza dei precisi movimenti di popolazione.
Tale richiesta non è tuttavia obbligatoria.
Cosa succede se non vi si ottempera?
Chi non si dichiara è passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie, ma non può in nessun caso essere espulso solo per questa inadempienza.
Capitolo 6
Diritto di soggiornare da più di tre mesi a cinque anni
Condizioni diverse a seconda delle categorie
In base alla direttiva, il diritto di soggiorno sul territorio di un altro Stato membro per più di tre mesi è soggetto a determinate condizioni. Come indicato al capitolo 7, si acquisisce il diritto di soggiorno permanente dopo aver risieduto legalmente nello Stato membro interessato per un periodo ininterrotto di cinque anni. La direttiva continua a distinguere diverse categorie di cittadini UE a seconda della situazione in cui ci si trova.
Lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, fornitori di servizi
La direttiva stabilisce che i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi godono del diritto di soggiorno senza essere soggetti ad alcun'altra condizione se non quella di essere lavoratori dipendenti o autonomi. Lo stesso diritto vale per i fornitori di servizi.
Per ulteriori precisazioni sulle disposizioni provvisorie relative alla libera circolazione dei lavoratori si veda il capitolo 10.
Conservazione dello status di lavoratore dipendente o autonomo
I cittadini dell'Unione conservano lo status di lavoratori dipendenti o autonomi, a certe condizioni: se sono temporaneamente inabili al lavoro in seguito a malattia od infortunio; se si trovano in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata; se seguono un corso di formazione professionale.
Studenti …
Gli studenti devono essere iscritti presso un istituto riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante, per seguirvi a titolo principale un corso di studi o una formazione professionale. Devono inoltre avere un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante e devono assicurare all'autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo equivalente di loro scelta, di disporre, per se stessi e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale di tale Stato durante il periodo del soggiorno.
… e altre persone economicamente inattive
Le altre persone economicamente inattive devono anch'esse disporre di risorse sufficienti per se stesse e i loro familiari per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno (ma nel loro caso una semplice dichiarazione non basta), e devono avere un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi in tale Stato.
Diritti dei familiari
I familiari di un cittadino dell'Unione, quali definiti al capitolo 2, hanno il diritto di risiedere con quest'ultimo se egli soddisfa le condizioni sopra elencate, quale che sia la loro cittadinanza.
Eccezione per gli studenti
L'unica eccezione prevista riguarda i familiari degli studenti: solo i loro coniugi, i partner registrati e i discendenti a carico hanno difatti il diritto "automatico" di soggiorno. Gli altri membri della famiglia, come ad esempio i genitori, hanno solo il diritto di vedersi agevolato l'ingresso nello Stato membro ospitante.
Formalità amministrative
Obbligo di iscrizione per i cittadini dell'Unione
Per soggiorni di durata superiore a tre mesi, lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti. Anche in questo caso, gli Stati membri non sono obbligati a fare tale richiesta. In cosa consiste l'iscrizione?
Solo per soggiorni di durata superiore a tre mesi
L'iscrizione può essere chiesta soprattutto per permettere alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni per avere diritto di soggiorno, ma questo solo per periodi superiori a tre mesi.
Attestato d'iscrizione e termini
Il termine per l'iscrizione è stabilito da ciascuno Stato membro, ma non può essere inferiore a tre mesi dalla data di ingresso. Dietro presentazione dei documenti richiesti le autorità nazionali competenti rilasciano immediatamente un attestato contenente il nome e il domicilio dell'iscritto e la data dell'iscrizione.
Abolizione dei permessi di soggiorno
La direttiva ha abolito i permessi di soggiorno per i cittadini dell'Unione. Gli attestati di iscrizione che li sostituiscono saranno rilasciati con una procedura più veloce, e rispecchiano meglio il fatto che il diritto di soggiorno è conferito ai cittadini dell'Unione direttamente dai trattati e non dagli Stati membri.
Documenti necessari
Possono essere richiesti documenti diversi a seconda della situazione.
• Carta di identità o passaporto - Può essere richiesta la presentazione della carta di identità o del passaporto in corso di validità.Oltre a ciò, ciascuna categoria di aventi diritto deve dimostrare che sussistono le condizioni per esercitare il diritto di libera circolazione e di soggiorno, come spiegato di seguito.
• Lavoratori dipendenti - I lavoratori dipendenti devono presentare una conferma di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro.
• Lavoratori autonomi - I lavoratori autonomi devono presentare una prova dell'attività autonoma esercitata.
• Studenti - Gli studenti devono dimostrare di essere iscritti presso un istituto riconosciuto e di disporre di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi, e devono presentare una dichiarazione o dimostrare con un altro mezzo equivalente di loro scelta di avere risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
• Altre categorie - Le persone dette inattive devono dimostrare di disporre di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi e di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
Cosa si intende con "risorse sufficienti"?
Non vi è un importo preciso di risorse che gli Stati membri possono imporre come "sufficienti". Tale importo non può comunque essere superiore al livello delle risorse al di sotto del quale i cittadini dello Stato membro ospitante beneficiano di prestazioni di assistenza sociale, né può essere superiore alla pensione minima erogata dallo Stato membro ospitante.
E i familiari?
Per i familiari le norme variano a seconda che siano o meno cittadini dell'Unione.
Se sono cittadini UE
Se sono cittadini dell'Unione otterranno un attestato d'iscrizione dietro presentazione della carta di identità o del passaporto in corso di validità, dell'attestato di iscrizione del cittadino dell'Unione di cui sono familiari, o, in mancanza di un sistema di iscrizione, di un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata, ed eventualmente la prova documentale del fatto di essere a carico del cittadino dell'Unione.
I familiari che possono beneficiare di un diritto di ingresso e di soggiorno agevolati devono presentare un documento rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione o membri del suo nucleo familiare, oppure la prova dell'esistenza di gravi motivi di salute o di una relazione stabile col cittadino dell'Unione.
Se non sono cittadini UE
Se non sono cittadini dell'Unione verrà loro rilasciata una carta di soggiorno indicante chiaramente che sono familiari di un cittadino dell'Unione. A tal fine dovranno presentare un passaporto in corso di validità, l'attestato d'iscrizione del cittadino dell'Unione di cui sono familiari, o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno del cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante, così come un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata, ed eventualmente la prova documentale del fatto che sono a carico del cittadino dell'Unione.
I familiari che possono beneficiare di un diritto di ingresso e di soggiorno agevolati devono presentare un documento rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione o membri del suo nucleo familiare, oppure la prova dell'esistenza di gravi motivi di salute o di una relazione stabile col cittadino dell'Unione.
Obbligo di presentare domanda per la carta di soggiorno
I familiari che non sono cittadini dell'Unione sono tenuti a chiedere la carta di soggiorno qualora la durata del soggiorno previsto sia superiore a tre mesi. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda non può essere inferiore a tre mesi dall'arrivo nello Stato membro ospitante.
Carta di soggiorno per questi familiari
La carta di soggiorno dei familiari di un cittadino UE è rilasciata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. È valida cinque anni dalla data del rilascio, oppure per il periodo di soggiorno previsto dal cittadino dell'Unione se tale periodo è inferiore a cinque anni. Una ricevuta della domanda della carta di soggiorno è rilasciata immediatamente.
Tariffe non discriminatorie
Tutti i documenti quali l'attestato di iscrizione o la carta di soggiorno devono essere rilasciati gratuitamente o a tariffe non superiori a quelle imposte ai cittadini dello Stato membro ospitante per l'emissione di documenti analoghi, ad esempio della carta di identità.
È un diritto personale, non dipende dalla decisione di uno Stato membro
Il diritto di soggiornare in un altro Stato membro è un diritto fondamentale e personale conferito ai cittadini dell'Unione direttamente dal trattato che istituisce la Comunità europea.
Questo diritto non dipende quindi dal fatto di aver completato o meno le formalità amministrative.
Ciò significa fondamentalmente che, se un cittadino dell'Unione soddisfa le condizioni richieste, gode senz'altro del diritto di soggiorno, e tale diritto non deriva da una decisione dello Stato membro ospitante. I documenti eventualmente rilasciati dallo Stato membro ospitante ai cittadini dell'Unione o ai suoi familiari non fanno altro che riconoscere questo diritto. Pertanto, se si omette di iscriversi presso le autorità competenti o se la carta di soggiorno di un familiare scade, il diritto di soggiorno permane se si continuano a soddisfare le condizioni richieste. Il soggiorno non può venire interrotto per questa sola ragione amministrativa, ma si può incorrere in sanzioni proporzionate e non discriminatorie per non aver rispettato le norme nazionali.
Sanzioni
Cosa accade se non si chiede un dato documento?
I cittadini dell'Unione o i loro familiari che non rispettano l'obbligo di iscrizione o non presentano domanda per la carta di soggiorno possono incorrere in sanzioni proporzionate e non discriminatorie, ma non possono in nessun caso essere espulsi solo per questa inadempienza.
Si può essere obbligati a portare sempre con sé determinati documenti?
Gli Stati membri possono imporre ai cittadini stranieri di portare sempre con sé l'attestato di iscrizione o la carta di soggiorno e possono effettuare controlli, ma solo se i loro cittadini sono soggetti allo stesso obbligo per quanto riguarda la carta di identità.
Quali sono le possibili sanzioni?
In caso di inosservanza di tale obbligo, gli Stati membri possono applicare le stesse sanzioni amministrative che irrogano ai propri cittadini in caso di violazione dell'obbligo di portare con sé la carta di identità.
Mantenimento del diritto di soggiorno
Come mantenere il diritto di soggiorno?
I cittadini dell'Unione e i loro familiari godono del diritto di soggiorno per tutto il tempo in cui soddisfano le condizioni richieste. Si può quindi perdere questo diritto se si cessa di lavorare o se si perde lo status di dipendente, oppure se finiscono gli studi e non si hanno risorse sufficienti per il soggiorno.
Diventare un onere per l'assistenza sociale può compromettere il diritto di soggiorno
Se questo diritto è subordinato al fatto di avere risorse sufficienti per non pesare sullo Stato membro ospitante durante il periodo del soggiorno (nel caso cioè degli studenti o delle persone economicamente inattive), esso può cessare se il beneficiario diventa un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale.
Ciò non significa che non si possa fare ricorso all'assistenza sociale nello Stato membro ospitante se si è in condizioni di necessità. Tuttavia, in questo caso, lo Stato membro ospitante può esaminare se si tratta solo di difficoltà temporanee e, tenuto conto della durata del soggiorno, della situazione personale e dell'ammontare dell'aiuto concesso, può ritenere il beneficiario un onere eccessivo per il proprio sistema di assistenza sociale e può procedere all'espulsione. Una tale misura di allontanamento dal territorio non può essere, in nessun caso, la conseguenza automatica del ricorso al sistema di assistenza sociale.
Conseguenze dell'espulsione
In caso di espulsione per questi motivi, lo Stato membro ospitante non può disporre il divieto d'ingresso nel territorio nazionale, ed è quindi possibile farvi ritorno in qualsiasi momento esercitando il diritto di soggiorno se ricorrono le condizioni stabilite.
Non si applica alle persone economicamente attive
Come sopra sottolineato, questa limitazione non si applica alle categorie di persone per le quali il diritto di soggiorno non è subordinato alla condizione del possesso di risorse sufficienti, come i lavoratori dipendenti o autonomi.
Mantenimento del diritto di soggiorno per i familiari
Per rafforzare la protezione della vita familiare e data l'importanza che il diritto comunitario attribuisce ai diritti fondamentali, la direttiva prevede, a determinate condizioni, il mantenimento del diritto di soggiorno per i familiari di un cittadino dell'UE in caso di decesso, di partenza o di cessazione dei legami familiari (divorzio, annullamento del matrimonio o scioglimento di un'unione registrata).
Il diritto dei familiari deriva da quello del cittadino UE
Il diritto dei familiari di accompagnare o raggiungere un cittadino UE nello Stato membro ospitante deriva dal diritto di libera circolazione e di soggiorno di tale cittadino, e dipende da esso. Il decesso, la partenza del cittadino UE o la cessazione di legami familiari hanno quindi delle conseguenze sulla posizione giuridica dei membri della sua famiglia nello Stato membro ospitante.
Possibilità di acquisire un diritto di soggiorno autonomo
La direttiva prevede che i familiari di un cittadino UE possano continuare a godere di un diritto di soggiorno, questa volta autonomo, in determinati casi. Essi conservano tale diritto di soggiorno esclusivamente a titolo personale.
Ancora una volta, la situazione dei familiari varia a seconda che siano o meno cittadini dell'Unione europea.
Se sono cittadini UE
Se sono cittadini dell'Unione europea, il loro diritto continua a valere se ricorrono le condizioni per un soggiorno autonomo (devono essere sostanzialmente lavoratori dipendenti o autonomi, oppure studenti o persone economicamente inattive con un'assicurazione malattia per tutti i rischi e risorse sufficienti), oppure se sono familiari di un cittadino dell'Unione che soddisfa tali condizioni (ad es. familiari a carico).
Se non sono cittadini UE
Se non sono cittadini dell'Unione europea, il loro diritto continua a valere se ricorrono le condizioni per un soggiorno autonomo, oppure se sono familiari di un cittadino dell'Unione che soddisfa tali condizioni. Devono inoltre soddisfare le condizioni esposte in appresso.
Decesso o partenza del cittadino dell'Unione
Il decesso del cittadino dell'Unione non provoca la perdita del diritto di soggiorno per i suoi familiari di paesi terzi, a condizione che questi abbiano soggiornato nello Stato membro ospitante, in qualità di familiari, almeno per un anno prima del decesso del cittadino UE.
In caso di partenza del cittadino dell'Unione i familiari di paesi terzi non conservano il diritto di soggiorno.
Bambini in età scolare e loro genitore
La partenza o il decesso del cittadino dell'Unione non hanno in alcun caso conseguenze sul diritto di soggiorno dei suoi figli o del genitore che ne ha l'effettivo affidamento, indipendentemente dalla sua cittadinanza, se i bambini sono iscritti in un istituto scolastico e finché non terminano gli studi.
Divorzio o scioglimento di un'unione registrata
I familiari di paesi terzi possono acquisire un diritto di soggiorno autonomo se il matrimonio o l'unione registrata sono durati almeno tre anni, di cui almeno uno nello Stato membro ospitante, prima dell'inizio del procedimento giudiziario di divorzio o dello scioglimento dell'unione registrata.
Affidamento dei figli del cittadino UE e diritto di visita
Un familiare di un paese terzo può inoltre acquisire un diritto di soggiorno autonomo se, in base a un accordo fra coniugi o partner o ad una decisione giudiziaria, ha l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione o il diritto di visita a un figlio minorenne, a condizione che il giudice abbia deciso che le visite devono obbligatoriamente avvenire nello Stato membro ospitante.
Nel caso di diritto di visita a un figlio minorenne, il diritto di soggiorno è mantenuto fintantoché è considerato necessario.
Vittime di violenza domestica
I familiari di paesi terzi acquisiscono anche un diritto di soggiorno autonomo quando lo esigono situazioni particolarmente difficili, come l'aver subito violenza domestica durante il matrimonio o l'unione registrata.
Capitolo 7
Diritto di soggiorno permanente
Per la prima volta, la direttiva prevede un diritto di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione e i loro familiari.
Come lo acquisiscono i cittadini dell'Unione?
Per avere il diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro ospitante, i cittadini dell'Unione devono avervi soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni. Ancora una volta questo diritto è conferito direttamente dalla legislazione comunitaria.
Assenze accettabili
La continuità della residenza non è compromessa da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi all'anno né da assenze di durata superiore per l'assolvimento degli obblighi militari, né da un'assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi importanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il trasferimento per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.
Come lo acquisiscono i familiari?
I familiari di un cittadino dell'Unione che abbiano risieduto legalmente con questi nello Stato membro ospitante per cinque anni acquisiscono anch'essi il diritto di soggiorno permanente. I familiari che hanno mantenuto un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro ospitante in caso di decesso o partenza del cittadino dell'Unione o in caso di cessazione di legami familiari, possono acquisire il diritto di soggiorno permanente alle stesse condizioni.
Diritto incondizionato
Una volta acquisito, questo diritto non è soggetto alle condizioni di cui al capitolo 6.
Acquisizione di questo diritto prima dei cinque anni per i lavoratori dipendenti e autonomi
La direttiva prevede un trattamento più favorevole per certe categorie di cittadini dell'Unione e per i loro familiari. I lavoratori dipendenti o autonomi possono, a determinate condizioni, acquisire il diritto di soggiorno permanente prima della maturazione del periodo continuativo di cinque anni.
Raggiungimento dell'età pensionabile o pensionamento anticipato
È il caso ad esempio di chi cessa l'attività poiché ha raggiunto l'età prevista per l'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia o per il pensionamento anticipato, a condizione di aver svolto la propria attività nello Stato membro ospitante almeno negli ultimi dodici mesi e di avervi soggiornato in via continuativa per oltre tre anni.
Per certe categorie di lavoratori autonomi cui la legislazione dello Stato membro ospitante non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando il beneficiario ha raggiunto l'età di 60 anni.
Incapacità lavorativa permanente
Ha diritto di soggiorno permanente prima dei cinque anni anche chi cessa di esercitare l'attività nello Stato membro ospitante a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, purché abbia soggiornato in modo continuativo in quello Stato per oltre due anni. Se questa incapacità è stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, la condizione relativa alla durata del soggiorno non è applicabile.
Lavoratori frontalieri
Caso analogo è quello di chi, dopo tre anni di attività e di soggiorno continuativi nello Stato membro ospitante, lavora in un altro Stato membro pur continuando a soggiornare nel territorio del primo Stato e facendovi ritorno ogni giorno o almeno una volta alla settimana. In questo caso, ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante a seguito del raggiungimento dell'età pensionabile o di pensionamento anticipato, o a causa di un'incapacità lavorativa permanente, i periodi di occupazione trascorsi nello Stato membro in cui lavora sono considerati periodi trascorsi nello Stato membro ospitante.
Familiari
Nei casi sopra indicati, i familiari di un cittadino dell'Unione che risiedono con questi nello Stato membro ospitante acquisiscono il diritto di soggiorno permanente quando lo acquisisce il cittadino in questione.
In caso di decesso del cittadino dell'Unione prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, i suoi familiari che risiedevano con lui possono acquisire questo diritto se il cittadino in questione, alla data del decesso, aveva soggiornato in via continuativa nello Stato membro ospitante per due anni, oppure se il decesso è avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, e anche se il coniuge superstite ha perso la cittadinanza di tale Stato membro in seguito al matrimonio col cittadino in questione.
Si puó perdere il diritto di soggiorno permanente?
Il diritto di soggiorno permanente si può perdere soltanto in seguito ad assenze dallo Stato membro ospitante superiori a due anni consecutivi.
Formalità amministrative
Che documento si riceve?
Viene rilasciato un documento che attesta il soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione, che deve essere emesso nel più breve tempo possibile dalla presentazione della domanda. Può non essere obbligatorio richiederlo, ma è un documento che può risultare utile per dimostrare lo status di residente permanente.
E per i familiari?
I familiari che sono cittadini dell'Unione ricevono lo stesso documento.
Carta di soggiorno permanente per i familiari di paesi terzi
I familiari di paesi terzi, prima dello scadere della carta di soggiorno standard, devono richiedere la carta di soggiorno permanente, che sarà loro rilasciata entro sei mesi dalla domanda. La carta di soggiorno permanente è rinnovabile di diritto ogni dieci anni.
Sanzioni
L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno permanente può rendere passibili di sanzioni proporzionate e non discriminatorie. In nessun caso, tuttavia, i familiari di paesi terzi possono essere espulsi per questa inosservanza.
Capitolo 8
Parità di trattamento e altri diritti
Quali altri diritti conferisce la libertà di soggiorno?
Oltre ai diritti di cui si è già parlato, e che derivano direttamente dall'esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno, esiste tutta una serie di altri diritti che danno senso e utilità alla libertà di circolazione.
Parità di trattamento
Il più importante è il diritto alla parità di trattamento, che è il corollario del diritto di libera circolazione e di soggiorno. Il trattato che istituisce la Comunità europea vieta ogni discriminazione sulla base della nazionalità nel suo ambito d'applicazione, e ferma restando ogni sua speciale disposizione. La direttiva richiama questo diritto e stabilisce che i cittadini dell'Unione e i loro familiari che risiedano nel territorio di uno Stato membro ospitante godano di pari trattamento, nel campo d'applicazione del trattato, rispetto ai cittadini di tale Stato.
Sostegno all'integrazione nella società ospitante
In virtù del principio della parità di trattamento, i cittadini dell'Unione che soggiornano in uno Stato membro ospitante hanno diritto alla maggior parte dei vantaggi e delle prestazioni (inclusi in particolare tutti i vantaggi sociali e fiscali) concessi da tale Stato ai propri cittadini.
Ecco alcuni esempi.
Trasporto sovvenzionato
Se lo Stato membro ospitante aiuta i propri pensionati o le famiglie numerose con titoli di trasporto sovvenzionati, vi ha diritto chiunque soddisfi le condizioni richieste anche se non è cittadino di quello Stato membro.
Tasse di iscrizione e tasse scolastiche
Poiché anche l'istruzione rientra nel campo d'applicazione del trattato, si ha il diritto di avervi accesso alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante (nessuna tassa di iscrizione o tassa scolastica se non ne hanno i cittadini nazionali; nessun numero chiuso per dare ai cittadini nazionali un accesso preferenziale all'istruzione).
Assistenza sociale per famiglie a basso reddito
L'assistenza sociale rientra nell'ambito del trattato, poiché costituisce un vantaggio sociale. Si ha quindi il diritto di invocare il principio della parità di trattamento nello Stato membro ospitante.
Se ad esempio lo Stato membro ospitante presta assistenza alle famiglie a basso reddito per far fronte alle spese d'alloggio, anche il cittadino di un altro Stato membro che vi risiede può chiedere tali prestazioni ottenendo lo stesso trattamento dei cittadini di quello Stato.
Se si diventa un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale
Come già spiegato, il diritto di risiedere in uno Stato membro ospitante come studente o come persona economicamente inattiva è subordinato al possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un peso per le finanze pubbliche di tale Stato.
D'altra parte, in virtù del principio della parità di trattamento, è possibile chiedere, se necessario, assistenza sociale. Va tenuto conto del fatto, però, che una volta a carico del sistema assistenziale per un certo tempo, se si diventa un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, tale Stato può decidere che non sono più soddisfatte le condizioni che danno diritto al soggiorno e può procedere all'espulsione (si veda “Mantenimento del diritto di soggiorno", al capitolo 6). Il diritto di soggiorno permanente, tuttavia, una volta acquisito, non è più subordinato al possesso di risorse sufficienti.
Eccezione all'accesso all'assistenza sociale per i primi tre mesi
Va osservato che, in deroga al principio della parità di trattamento, gli Stati membri possono decidere di non concedere alcun diritto all'assistenza sociale per i primi tre mesi di soggiorno ai cittadini dell'Unione che non siano lavoratori dipendenti o autonomi o che non conservino tale status (questo periodo è ancora più lungo per chi cerca un impiego). Tale norma si applica anche ai loro familiari.
Eccezione per l'accesso ai sussidi di studio
Gli Stati membri possono inoltre decidere di non concedere alcun sussidio agli studi, sotto forma di borse di studio o prestiti, a persone che non siano lavoratori dipendenti o autonomi o che non conservino tale status, e ai loro familiari.
Questa deroga non può tuttavia essere applicata a chi ha acquisito il diritto di soggiorno permanente.
Accesso al mercato del lavoro
Ai sensi della direttiva, i familiari di un cittadino dell'Unione, qualunque sia la loro cittadinanza, hanno il diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori dipendenti o autonomi nello Stato membro ospitante. Non importa se il cittadino in questione lavori, studi o semplicemente soggiorni lì: i familiari possono cominciare la loro attività assolvendo le stesse formalità richieste ai cittadini di quello Stato.
Altri diritti dei cittadini dell'Unione
La cittadinanza dell'Unione comporta anche altri diritti, alcuni dei quali legati alla libera circolazione e altri no.
Diritto di voto e di eleggibilità
I cittadini dell'Unione hanno il diritto di votare o di candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali in uno Stato membro di cui non sono cittadini, se vi risiedono.
Protezione diplomatica e consolare
Possono inoltre beneficiare della protezione delle autorità diplomatiche o consolari di qualsiasi Stato membro sul territorio di un paese terzo in cui il loro Stato membro d'origine non sia rappresentato.
Petizioni e Mediatore
I cittadini europei hanno infine il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, il diritto di rivolgersi al Mediatore, o di scrivere ad ogni istituzione od organismo dell'Unione in una delle lingue ufficiali dell'UE, ricevendo una risposta nella stessa lingua.
Capitolo 9
Limitazioni del diritto di libera circolazione e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica
Motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica
In base al trattato che istituisce la Comunità europea, gli Stati Membri possono imporre restrizioni al diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione se ciò è giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
Queste restrizioni, come un rifiuto di ingresso o di soggiorno o un provvedimento di espulsione, devono essere conformi alle disposizioni e condizioni fissate dalla direttiva.
Garanzie
La direttiva prevede importanti garanzie per vigilare che gli Stati membri esercitino correttamente le loro prerogative a questo riguardo.
Proporzionalità dei provvedimenti restrittivi
I provvedimenti di ordine pubblico e di pubblica sicurezza devono essere proporzionati (l'espulsione è un'ingerenza pesantissima nella vita di una persona e deve essere proporzionale alla gravità della violazione) e devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'interessato.
Altre garanzie
Inoltre, questo comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. L'esistenza di condanne penali anteriori non giustifica in sé la limitazione del diritto di libera circolazione e di soggiorno. I provvedimenti restrittivi non possono inoltre basarsi solo su considerazioni di prevenzione generale.
Gli Stati membri possono consultare i precedenti penali dei cittadini ma non possono chiedere loro di esibire tali documenti o un certificato di buona condotta.
Grado di integrazione nella società
Prima di adottare un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante deve tenere conto di aspetti quali la durata del soggiorno dell'interessato sul suo territorio, la sua età, le condizioni di salute, la situazione familiare ed economica, l'integrazione culturale e sociale e l'intensità dei suoi legami con il paese d'origine.
Residenti permanenti e minori
I cittadini dell'Unione e i loro familiari che hanno acquisito il diritto di soggiorno permanente godono inoltre di una maggiore protezione contro l'espulsione, e possono essere allontanati dallo Stato membro ospitante solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Per i cittadini dell'Unione che risiedano nello Stato membro ospitante già da dieci anni e per i minori, l'espulsione può essere ordinata solo per motivi imperativi di pubblica sicurezza (nel caso dei minori può essere giustificata anche dall'interesse superiore del bambino).
Sanità pubblica
Nell'ambito della sanità pubblica, solo le malattie infettive più gravi possono giustificare provvedimenti restrittivi della libertà di circolazione. Quando vi sono seri indizi che ciò sia necessario, lo Stato membro ospitante può chiedere a un cittadino, entro tre mesi dalla data di arrivo, di sottoporsi a una visita medica gratuita. In nessun caso l'insorgere di malattie dopo tre mesi dalla data di arrivo può giustificare l'espulsione.
Garanzie procedurali
I cittadini dell'Unione e i loro familiari sono anche protetti da garanzie procedurali.
Comunicazione per iscritto
Ogni decisione di espulsione o di rifiuto d'ingresso deve essere comunicata all'interessato per iscritto, e in modo che possa capirne il contenuto e le conseguenze. La decisione deve contenere i motivi circostanziati e completi su cui si basa e deve inoltre specificare l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa dinanzi a cui l'interessato può opporre ricorso e il termine entro il quale presentarlo.
Mezzi di impugnazione
L'interessato deve poter accedere ai mezzi di impugnazione giurisdizionali e, all'occorrenza, amministrativi per presentare ricorso o chiedere la revisione di ogni provvedimento adottato nei suoi confronti per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. I mezzi di impugnazione devono comprendere l'esame della legittimità del provvedimento nonché dei fatti e delle circostanze che ne giustificano l'adozione.
Se l'impugnazione è accompagnata da una richiesta di ordinanza provvisoria di sospensione dell'esecuzione del provvedimento, l'effettivo allontanamento dal territorio non può avere luogo finché non sia stata adottata una decisione sull'ordinanza provvisoria.
Divieto d'ingresso
Ai cittadini dell'Unione e ai familiari che sono stati allontanati dal territorio dello Stato membro ospitante può anche essere imposto un divieto di ingresso per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Gli interessati possono tuttavia presentare una domanda di revoca di questo divieto di ingresso una volta trascorso un congruo periodo di tempo, e in ogni modo dopo tre anni a decorrere dall'esecuzione del provvedimento definitivo di divieto.
Espulsione come misura accessoria di una pena detentiva
Se un provvedimento di espulsione emesso a titolo di pena o di misura accessoria ad una pena detentiva è eseguito a oltre due anni di distanza dalla sua adozione, lo Stato membro ospitante, prima di procedere, è obbligato a verificare che la minaccia che l'interessato costituisce per l'ordine pubblico o per la pubblica sicurezza sia attuale e reale, e deve valutare se non vi stato un cambiamento delle circostanze.
Abusi e frodi
Gli Stati membri possono inoltre adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla direttiva in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio.
Capitolo 10
Disposizioni transitorie sulla libera circolazione dei lavoratori
L'allargamento del 2004 ha portato a 25 gli Stati membri dell'Unione europea. Gli Stati già appartenenti all'UE prima del 1° maggio 2004 (i cosiddetti "UE-15") hanno ottenuto di poter limitare l'accesso al loro mercato del lavoro rinviando l'applicazione del diritto comunitario che garantisce il libero accesso all'occupazione, e possono, al posto di questo, far valere le norme nazionali. Per poter avere un impiego in uno degli Stati UE-15, i cittadini della Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia e Slovacchia (UE8) possono cosi aver bisogno di un permesso di lavoro. Non si applicano invece disposizioni transitorie ai cittadini di Cipro e Malta.
Reciprocità
Gli Stati UE-8 possono a loro volta applicare restrizioni nei confronti dei cittadini degli Stati membri UE-15 che limitano l'accesso al mercato del lavoro.
Diverse fasi
Il 1° maggio 2006 è cominciata la seconda fase del regime transitorio, che terminerà il 30 aprile 2009. Dopo tale data si potranno continuare ad applicare i provvedimenti restrittivi solo in caso di gravi perturbazioni (o rischi di perturbazioni) del mercato del lavoro, per un massimo di due anni. La libera circolazione dei lavoratori sarà effettiva in tutti i 25 Stati membri dell'Unione europea al più tardi il 30 aprile 2011.
Permesso di lavoro
Se lo Stato membro ospitante limita l'accesso al mercato del lavoro applicando le disposizioni transitorie, il diritto di cercare un impiego o di esercitarlo può essere subordinato, ad esempio, al previo ottenimento di un permesso.
Piena parità di trattamento per chi lavora
Una volta ottenuto il permesso di lavoro e una volta cominciata l'attività, si beneficia ad ogni modo delle disposizioni del diritto comunitario sulla parità di trattamento in tutti i settori: condizioni di lavoro (stipendio, licenziamento, riassunzione …), agevolazioni sociali e fiscali (riduzioni tariffarie sui trasporti pubblici per le famiglie numerose, assegni per i figli a carico, spese funerarie, minimo vitale di sussistenza, detrazioni fiscali per i contributi alla pensione, assicurazione malattia ed invalidità …), accesso alla formazione, appartenenza ai sindacati, ecc.
Libero accesso al mercato del lavoro dopo un anno
La presenza sul mercato del lavoro in uno Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di 12 mesi o più dà accesso diretto al mercato occupazionale di quello Stato membro ma non di altri Stati.
Vi sono restrizioni per i familiari?
I familiari legalmente residenti con il lavoratore hanno libero accesso al mercato del lavoro dello Stato membro interessato, senza permesso di lavoro, se vi hanno soggiornato per almeno 18 mesi oppure dal 1° maggio 2007, se tale data è anteriore. Se non soddisfano questa condizione possono pur sempre lavorare ma devono ottenere il relativo permesso.
Allargamento 2007
Norme analoghe valgono per la Bulgaria e la Romania, che sono entrate a far parte dell'Unione europea nel gennaio 2007.
Durante la prima fase di applicazione delle disposizioni transitorie (che terminerà il 31 dicembre 2008), ai cittadini bulgari e rumeni, sulle base delle legislazioni nazionali, può essere chiesto l'ottenimento di un permesso di lavoro per svolgere un'attività in uno degli Stati UE-25.
La seconda fase inizierà il 1° gennaio 2009 e terminerà il 31 dicembre 2011. Dopo tale data si potranno continuare ad applicare le restrizioni solo in caso di gravi perturbazioni (o rischi di perturbazioni) del mercato del lavoro, per un massimo di due anni.
Ulteriori informazioni
Per saperne di più sulle possibili limitazioni d'accesso al mercato del lavoro in un determinato Stato membro e sulle condizioni di vita e occupazionali, è possibile consultare il sito ufficiale
http://ec.europa.eu/eures, che contiene ampie informazioni sulla libera circolazione dei lavoratori.
Capitolo 11
Come tutelare i propri diritti
Dove trovare informazioni gratuite?
Il "Servizio di orientamento per i cittadini" (Citizens Signpost Service) offre informazioni e consulenze sull'esercizio dei propri diritti nell'UE, orientandovi, se necessario, verso l'organismo più competente (a livello locale, nazionale o europeo) per risolvere un particolare problema.
Un team di esperti legali che lavora in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea risponderà a tutte le domande entro otto giorni. Il servizio è completamente gratuito. Per maggiori informazioni si veda
http://ec.europa.eu/citizensrights.Se pensate che i vostri diritti siano stati violati
Se pensate che il vostro diritto di libera circolazione e di soggiorno sia stato violato, dovete presentare ricorso dinanzi ai giudici nazionali o agli organi amministrativi competenti.
Se la causa è un'applicazione scorretta del diritto comunitario da parte delle autorità pubbliche nazionali, è possibile utilizzare il sistema SOLVIT, una rete on-line di collaborazione fra gli Stati membri per la risoluzione dei problemi senza ricorso alle vie legali. Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/solvit.Per presentare una denuncia alla Commissione europea:
http://ec.europa.eu/community_law/complaints/form.Per una petizione dinanzi al Parlamento europeo:
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=49& language=IT.